I tuoi

diritti.

Conosci i tuoi diritti come cliente.

ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, garantisce una serie di tutele a ogni cliente finale. Qui trovi una sintesi dei principali diritti in materia di fornitura di energia elettrica e gas.

Costituzione in mora

Se una bolletta non viene pagata, in tutto o in parte, Gestione Italia S.p.A. avvia la procedura di sospensione della fornitura per morosità e le azioni di recupero del credito. La procedura segue le regole fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): il TIMOE per l'energia elettrica (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) e il TIMG per il gas naturale (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.).

Come funziona la procedura
  • Trascorsi almeno 7 giorni dalla scadenza della bolletta non pagata, Gestione Italia invia al cliente la comunicazione di costituzione in mora, tramite raccomandata o PEC.
  • La comunicazione indica gli importi da saldare e il termine ultimo entro cui pagarli.
  • Se il pagamento non arriva, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dal termine indicato, Gestione Italia chiede al distributore locale di sospendere la fornitura.

Tempi minimi prima della richiesta di sospensione
  • Energia elettrica in bassa tensione — 25 giorni solari
  • Energia elettrica in media e alta tensione — 40 giorni solari
  • Gas naturale — 40 giorni solari
Per le forniture elettriche in bassa tensione, se il contatore lo permette, prima della sospensione la potenza disponibile viene ridotta al 15%. Se dopo 15 giorni dalla riduzione il pagamento non risulta ancora effettuato, la fornitura viene sospesa.

Per il gas naturale, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna può riguardare uno o più punti intestati allo stesso cliente.

Le azioni di riduzione o sospensione si interrompono solo quando il cliente dimostra di aver pagato. I costi delle operazioni di sospensione, riduzione di potenza, disattivazione ed eventuale riattivazione sono addebitati al cliente.

Indennizzi automatici
Se Gestione Italia non rispetta le regole della procedura, il cliente riceve un indennizzo automatico, sia per l'energia elettrica (TIMOE) sia per il gas naturale (TIMG).
  • Riduzione di potenza o sospensione senza che sia stata inviata la costituzione in mora — 30 euro
  • Riduzione o sospensione senza rispettare il termine di pagamento indicato, oppure il tempo minimo tra quel termine e la richiesta al distributore — 20 euro
In questi casi al cliente non possono essere addebitati costi per la sospensione o la riattivazione. L'indennizzo viene accreditato nella prima bolletta utile.

Guida alle imposte

Nelle bollette di luce e gas compaiono tre tipi di imposte: accisa, addizionale regionale (solo gas) e IVA.
  • Accisa: imposta erariale sul consumo, regolata dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise, T.U.A.) e s.m.i. Si calcola sui kWh consumati per l'energia elettrica e sugli Smc per il gas naturale, con aliquote che variano per zona e scaglione di consumo.
  • Addizionale regionale: riguarda solo il gas naturale e si esprime in euro/Smc. La stabilisce ogni regione entro i limiti di legge e non può superare la metà dell'accisa. Le regioni a statuto speciale ne sono esenti.
  • IVA: regolata dal D.P.R. 633/1972, si applica in percentuale sul totale della bolletta, comprese accisa e addizionale regionale.
Per IVA e accise la legge prevede regimi particolari in base all'uso dell'energia e al tipo di cliente.

IVA: forniture di gas naturale
L'aliquota ridotta del 10% (D.P.R. 633/72, Tabella A, Parte III, nn. 103 e 127-bis) si applica:
  • alle imprese estrattive e manifatturiere (gruppi da IV a XV del D.M. 31/12/1988), comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, e alle imprese agricole;
  • al gas immesso direttamente nelle reti di distribuzione o usato da imprese per produrre energia elettrica;
  • al gas per combustione a usi civili, fino a 480 Smc l'anno.
L'IVA non si applica nei seguenti casi:
  • forniture a consolati, ambasciate, rappresentanze diplomatiche, ONU, istituzioni europee e comandi militari (art. 72 D.P.R. 633/72), dietro dichiarazione delle autorità competenti;
  • forniture a esportatori abituali (art. 8, comma 2, D.P.R. 633/72), che trasmettono la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate;
  • forniture a soggetti passivi rivenditori di gas, cioè soggetti che acquistano gas principalmente per rivenderlo e ne consumano una quota trascurabile (reverse charge, art. 17, comma 6, lett. d-quater e art. 7-bis, comma 3, lett. a, D.P.R. 633/72).

IVA: forniture di energia elettrica
L'aliquota ridotta del 10% (D.P.R. 633/72, Tabella A, Parte III, n. 103) si applica:
  • agli usi domestici delle abitazioni private;
  • alle strutture residenziali collettive con dormitorio, come caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri mandamentali e condomini composti solo da abitazioni;
  • alle imprese estrattive, manifatturiere (gruppi da IV a XV del D.M. 31/12/1988), poligrafiche, editoriali e simili, e alle imprese agricole;
  • agli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque dei consorzi di bonifica e irrigazione;
  • alle forniture a clienti grossisti ai sensi del D.Lgs. 79/1999.
L'IVA non si applica alle forniture a sedi diplomatiche e organismi internazionali (art. 72), agli esportatori abituali (art. 8, comma 2) e ai soggetti passivi rivenditori di energia elettrica, calore o freddo, in regime di reverse charge.

Accise: gas naturale
L'accisa sul gas si calcola sui metri cubi consumati, secondo l'art. 26 del T.U.A., l'Allegato I e la Tabella A. Dal 1° gennaio 2026 le categorie "uso civile" e "uso industriale" sono sostituite da "uso domestico" e "uso non domestico".

L'uso domestico (art. 26, comma 4, T.U.A.) comprende il gas bruciato in abitazioni e relative pertinenze, ma anche in:
  • uffici pubblici e studi professionali;
  • uffici di imprese situati fuori dagli stabilimenti produttivi;
  • banche e istituti di istruzione;
  • impianti che producono calore ceduto a terzi per usi domestici (gestione calore);
  • impianti di rifornimento di autoveicoli collegati alla rete e al servizio di questi immobili.
L'uso non domestico (art. 26, comma 5, T.U.A.) comprende tutti gli altri impieghi. Include anche il gas usato in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche dell'art. 11, comma 2, lett. b), L. 10/1991, limitatamente alla produzione di calore, anche se la rete serve abitazioni. Sono inoltre non domestici gli usi in enti fiera, crematori, biblioteche, musei, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, poliambulatori di fisioterapia, case di cura e lavanderie.

Autotrazione: sono consumatori finali anche i distributori stradali di metano per autotrazione privi di compressori per il riempimento di carri bombolai.

Produzione di energia elettrica: il gas usato per produrre elettricità in impianti soggetti a denuncia sconta un'aliquota di 0,0004493 €/Smc. In autoproduzione le aliquote sono ridotte al 30% e non si applica l'addizionale regionale (D.L. 261/1990, convertito dalla L. 331/1990). Per la cogenerazione di elettricità e calore si usano coefficienti fissati con decreto ministeriale e aggiornati ogni cinque anni (D.L. 16/2012). Questi clienti devono inviare ogni mese a Gestione Italia una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) con i volumi usati per produrre energia elettrica.

Aliquote ridotte, senza addizionale regionale e previa dichiarazione sostitutiva:
  • 0,01173 €/Smc per usi di cantiere, motori fissi e operazioni di campo nella coltivazione di idrocarburi (Tabella A, punto 10, T.U.A.);
  • 0,01166 €/Smc per il riscaldamento delle Forze armate nazionali (Tabella A, punto 16-bis, T.U.A.).
Esenzioni (art. 17, comma 1, e Tabella A, T.U.A.): sono esenti dall'accisa, tra gli altri, i prodotti destinati a relazioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate NATO (escluse quelle nazionali), accordi internazionali che prevedono anche l'esenzione IVA. Sono esenti anche gli impieghi diversi da carburante o combustibile per riscaldamento, la navigazione aerea non da diporto, la navigazione marittima comunitaria e la pesca, il prosciugamento di terreni alluvionati, il sollevamento delle acque nei terreni bonificati, la produzione di magnesio da acqua di mare, l'iniezione negli altiforni e l'esportazione verso Paesi UE ed extra UE.

Esclusioni totali o parziali (art. 21, comma 13, T.U.A.): riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici. Servono una dichiarazione sostitutiva che descriva il processo produttivo e, in caso di esclusione parziale, una relazione tecnica di un professionista abilitato con la percentuale di consumo soggetta a imposta, oppure la documentazione dell'Ufficio delle Dogane competente. Sono esclusi dall'accisa anche gli usi interni negli stabilimenti di produzione (art. 22 T.U.A.).

Accise: energia elettrica
L'energia elettrica è esente da accisa quando:
  • serve a produrre elettricità o a mantenere la capacità di produrla;
  • è prodotta da fonti rinnovabili con impianti di potenza superiore a 20 kW e consumata dall'autoproduttore in luoghi diversi dalle abitazioni;
  • alimenta linee ferroviarie per merci e passeggeri o linee di trasporto urbano e interurbano;
  • è usata nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, entro 150 kWh al mese. Oltre 150 kWh (fino a 1,5 kW) o 220 kWh (tra 1,5 e 3 kW) l'accisa viene recuperata secondo la deliberazione CIP n. 15 del 14/12/1993;
  • è destinata a relazioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali, forze armate NATO (escluse quelle nazionali) o accordi internazionali che prevedono anche l'esenzione IVA.
È esclusa, in tutto o in parte, quando incide per oltre il 50% sul costo medio unitario del prodotto finale, oppure quando è usata principalmente per riduzione chimica e processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici. Servono una dichiarazione sostitutiva e la documentazione dell'Ufficio delle Dogane competente.

Come richiedere le agevolazioni
IVA ridotta e accise agevolate non vengono applicate in automatico. Il cliente deve inviare a Gestione Italia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di avere tutti i requisiti, insieme alla documentazione richiesta. Le agevolazioni valgono dalla data di presentazione e non possono essere applicate in modo retroattivo.

I clienti privati con forniture a esclusivo uso domestico, per prima o seconda casa, non devono inviare alcun documento.

Istanza di prescrizione consumi

Se ricevi una bolletta con consumi di luce o gas risalenti a più di 2 anni prima, e il ritardo dipende dal venditore o dal distributore, puoi chiedere la prescrizione e pagare solo i consumi degli ultimi 2 anni.

Questo diritto è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), modificata dalla Legge di Bilancio 2019. ARERA lo ha attuato con le delibere 97/2018/R/com e 264/2018/R/com, in vigore dal 1° marzo 2018, e con la delibera 569/2018/R/com.

I consumi più vecchi di 2 anni devono essere fatturati in una bolletta separata. Se non è possibile, devono essere indicati in modo chiaro e distinto nella bolletta che li contiene.

Come presentare l'istanza
Se Gestione Italia ti ha inviato una bolletta con consumi prescrivibili e ti ha informato di questo diritto, scarica il modulo di istanza di prescrizione e invialo con uno di questi canali:Per informazioni puoi chiamare il Servizio Clienti al numero verde 800 688 586.

Assicurazione cliente finale

Chi usa gas naturale o altri gas distribuiti tramite reti urbane o di trasporto, anche solo occasionalmente, è coperto in automatico da un'assicurazione contro gli incidenti da gas. La copertura è prevista dalla deliberazione ARERA 167/2020/R/gas e vale in tutta Italia.

L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Copre responsabilità civile verso terzi, incendi e infortuni causati da impianti e apparecchi situati dopo il contatore.

Sono esclusi dalla copertura:
  • i clienti non domestici, e non condominiali domestici, con contatore di classe superiore a G25 (la classe è riportata in bolletta);
  • chi usa il metano per autotrazione.

Contatti utili
Per informazioni sulla copertura e sui moduli per denunciare un sinistro puoi rivolgerti allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800 166 654, oppure consultare il sito www.arera.it.

Per conoscere lo stato di una pratica già aperta, farti aiutare a compilare il modulo di denuncia sinistro o presentare un reclamo, puoi contattare direttamente il CIG:
  • numero verde 800 929 286, dal lunedì al giovedì 9:00–12:00 e il venerdì 9:00–13:00;
  • fax 02 72001646;
  • email assigas@cig.it.

Documenti
  • Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020
  • Allegato A alla delibera 167/2020/R/gas
  • Contratto di assicurazione
  • Modulo di denuncia sinistro

Standard di qualità commerciale

ARERA fissa livelli minimi di qualità che i venditori di luce e gas devono garantire ai clienti, con indennizzi automatici quando non vengono rispettati. Le regole sono nel TIQV, il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (Allegato A alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i.).

Gli standard sono di due tipi:
  • standard specifici: il tempo massimo entro cui il venditore deve completare una singola prestazione per il cliente. Se il tempo non viene rispettato, il cliente ha diritto a un indennizzo;
  • standard generali: la percentuale minima di prestazioni che il venditore deve completare entro i tempi previsti, calcolata sul totale.

Standard specifici
  • Risposta motivata a un reclamo scritto — 30 giorni solari
  • Rettifica di fatturazione — 60 giorni solari
  • Rettifica di doppia fatturazione — 20 giorni solari

Indennizzi automatici
L'indennizzo base è di 25 euro e cresce con il ritardo:
  • Fino al doppio del tempo previsto — 25 euro
  • Tra il doppio e il triplo del tempo previsto — 50 euro
  • Oltre il triplo del tempo previsto — 75 euro
Il cliente può comunque chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Conciliazione e metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di rivolgersi al giudice per una controversia sulla fornitura di luce o gas, il cliente deve tentare una conciliazione. Può farlo gratuitamente presso il Servizio Conciliazione di ARERA oppure presso uno degli organismi ADR riconosciuti.

Le regole sono nel TICO, il Testo integrato conciliazione (Allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/com), che attua la legge istitutiva dell'Autorità e il Codice del consumo.

Il Servizio Conciliazione ARERA
Dal 1° gennaio 2017 il servizio è aperto a:
  • clienti di gas naturale e di altri gas distribuiti con reti urbane in bassa pressione;
  • clienti di energia elettrica in bassa o media tensione, domestici e non domestici;
  • prosumer, anche per le controversie con il GSE su ritiro dedicato e scambio sul posto.
Non possono essere portate in conciliazione le controversie:
  • che riguardano solo aspetti tributari o fiscali;
  • per cui è già intervenuta la prescrizione;
  • promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo;
  • per cui il cliente ha attivato le procedure speciali previste dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla delibera ARERA 383/2016/E/com, salvo gli aspetti di risarcimento.

Come attivarlo
  • Invia un reclamo scritto a Gestione Italia attraverso i canali indicati nella sezione Reclami.
  • Se la risposta non ti soddisfa, o se non ricevi risposta entro 50 giorni dall'invio del reclamo, puoi avviare la conciliazione.
  • Registrati sulla piattaforma online www.conciliazione.energia.it e presenta la domanda. Puoi partecipare di persona o tramite un delegato.
Altre informazioni sono disponibili sul sito di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Gli organismi ADR
Il D.Lgs. 130/2015 ha recepito la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR), introducendo nel Codice del consumo una disciplina dedicata.

In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici possono svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione presso uno degli organismi iscritti nell'elenco ADR di ARERA. Per saperne di più: https://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm

Reclami

Puoi inviare a Gestione Italia segnalazioni e reclami sul servizio di fornitura. Il nostro personale ti risponderà per iscritto, motivando la risposta, nei tempi fissati da ARERA nel TIQV (delibera 413/2016/R/com e s.m.i.).

Come inviare un reclamo
Scarica e compila il modulo reclami, poi invialo con uno di questi canali:
Dati da indicare
Puoi scrivere anche senza usare il modulo, purché il reclamo contenga almeno questi dati:
  • nome e cognome, o ragione sociale, e un indirizzo postale o email per ricevere la risposta;
  • servizio a cui si riferisce il reclamo: luce, gas o entrambi;
  • codice cliente oppure codice del punto di fornitura (POD per la luce, PDR per il gas);
  • indirizzo di fornitura.

Documenti

Indagine di soddisfazione sulle risposte ai reclami

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Ogni anno ARERA svolge un'indagine per valutare la qualità delle risposte scritte che i principali venditori di luce e gas danno a reclami e richieste di informazione. L'indagine è prevista dal TIQV (Allegato A alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i.) e rientra nei compiti di verifica della soddisfazione dei clienti assegnati ad ARERA dalla L. 481/1995 (art. 2, comma 12, lettere i, l, n, e comma 23).

Come si svolge
Un campione di clienti che hanno ricevuto una risposta scritta, o i loro delegati, viene ricontattato per telefono oppure riceve un questionario online. Il cliente viene informato di questa possibilità tramite una nota inserita nella risposta del venditore. Partecipare è facoltativo: chi non vuole rispondere viene sostituito da un altro cliente del campione.

I risultati sono pubblicati in forma anonima nel rapporto annuale ARERA sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie.

Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è ARERA, con sede legale in Corso di Porta Vittoria 27, 20122 Milano. L'indagine è svolta da una società di ricerca incaricata da ARERA e nominata responsabile del trattamento, i cui riferimenti sono pubblicati sul sito www.arera.it nella sezione dedicata. I dati sono trattati da personale autorizzato, secondo istruzioni specifiche.

Il trattamento si basa sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico e sull'esercizio dei poteri affidati ad ARERA dalla L. 481/1995.

Dati trattati
Gestione Italia trasmette ad ARERA, per il solo tempo necessario all'indagine, questi dati:
  • nome di chi ha inviato il reclamo o la richiesta e ricevuto la risposta;
  • nome del titolare del contratto o del suo delegato;
  • data del reclamo e data della risposta;
  • recapito telefonico o email.
Se accetti di partecipare, saranno trattate anche le risposte che fornirai durante l'intervista o nel questionario.

Diritti dell'interessato
Puoi esercitare in qualsiasi momento nei confronti di ARERA i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati illecitamente, opposizione e revoca del consenso. Puoi anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conservazione
Al termine dell'indagine, dopo la consegna e la verifica dei risultati, ARERA cancella tutti i dati ricevuti dai venditori.

Indagine sulla qualità dei call center

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), pubblicata come previsto dalla delibera ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.

Ogni anno ARERA valuta la qualità del servizio telefonico offerto dai call center commerciali dei principali venditori di luce e gas. L'indagine è prevista dal TIQV e rientra nei compiti di verifica della soddisfazione dei clienti assegnati ad ARERA dalla L. 481/1995 (art. 2, comma 12, lettere i, l, n, e comma 23).

Come si svolge
Un campione di clienti che hanno chiamato il call center viene ricontattato per un'intervista telefonica. Durante l'attesa della chiamata, un messaggio registrato informa il cliente che potrebbe essere ricontattato. Al momento della chiamata potrai dare, modificare o negare il consenso. Partecipare è facoltativo: chi non vuole rispondere viene sostituito da un altro cliente del campione.

I risultati sono pubblicati in forma anonima nel rapporto annuale ARERA sulla qualità dei servizi telefonici.

Base giuridica
I dati sono raccolti dai venditori in base agli obblighi contrattuali e di registrazione previsti dal TIQV. ARERA li tratta per svolgere i propri compiti di interesse pubblico, in particolare la verifica della soddisfazione dei clienti prevista dall'art. 2 della L. 481/1995.

Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento è ARERA, Corso di Porta Vittoria 27, 20122 Milano, email info@arera.it, PEC protocollo@pec.arera.it. Il Responsabile della protezione dei dati di ARERA è raggiungibile allo stesso indirizzo postale e all'email rpd@arera.it.

I dati sono trattati da personale ARERA, dal fornitore delle piattaforme tecnologiche dell'Autorità e dalla società incaricata dell'indagine, ciascuno secondo istruzioni specifiche. I riferimenti aggiornati dei responsabili del trattamento sono pubblicati su www.arera.it.

Dati trattati
Gestione Italia trasmette ad ARERA, per il solo tempo necessario all'indagine, questi dati:
  • nome di chi ha parlato con l'operatore;
  • nome del titolare del contratto a cui si riferisce la chiamata;
  • servizio interessato: luce, gas o entrambi;
  • data, settimana e fascia oraria della chiamata;
  • recapito telefonico.
Se accetti di partecipare, saranno trattate anche le risposte che fornirai durante l'intervista.

Diritti dell'interessato
Puoi esercitare in qualsiasi momento nei confronti di ARERA i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati illecitamente, opposizione e revoca del consenso. Puoi anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o rivolgerti all'autorità giudiziaria.

Conservazione
Al termine dell'indagine, dopo la consegna e la verifica dei risultati in forma anonima, ARERA cancella tutti i dati ricevuti dai venditori.

Iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni

Dal D.P.R. 26/2022 il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) vale per tutti i numeri di telefono nazionali, fissi e cellulari. Iscrivendoti puoi bloccare le chiamate di telemarketing che non desideri, anche sul cellulare.

L'iscrizione revoca i consensi alle chiamate commerciali dati in precedenza. Restano validi solo quelli dati ai gestori delle tue utenze telefoniche e quelli che darai dopo l'iscrizione. Da numero iscritto potrai ricevere chiamate commerciali solo dalle aziende con cui hai un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni.

Come iscriversi
Sospensione dei pagamenti (delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com)
Per le popolazioni colpite dagli eventi meteorologici iniziati il 1° maggio 2023, ARERA ha sospeso i termini di pagamento delle bollette di luce, gas naturale e altri gas di rete. La misura riguardava le forniture situate nei comuni, o nelle frazioni, elencati nell'Allegato 1 al D.L. 61/2023, per le bollette in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023. I pagamenti già effettuati restavano validi e il cliente poteva comunque pagare durante la sospensione.

Al termine della sospensione, gli importi non pagati sono stati rateizzati in automatico in 12 mesi, senza interessi, con rate costanti e con la stessa frequenza delle bollette. Il cliente poteva rinunciare alla rateizzazione e pagare in un'unica soluzione.

Proroga per gli immobili danneggiati (delibera 390/2023/R/com)
ARERA ha poi prorogato la sospensione dei pagamenti e delle procedure di distacco fino al 31 ottobre 2023, solo per gli immobili resi inagibili dall'alluvione.

Per ottenere la proroga il cliente doveva inviare entro il 31 agosto 2023, o comunque entro la fine della sospensione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000). La dichiarazione doveva attestare che l'abitazione o la sede era stata compromessa dall'alluvione e indicare codice cliente, POD o PDR e ubicazione della fornitura.

Anche in questo caso, alla fine della sospensione è stata applicata la rateizzazione automatica in almeno 12 mesi senza interessi. Il cliente poteva pagare subito, rinunciando alla rateizzazione, o chiedere un piano più breve.

Documenti
  • Allegato 1 al D.L. 61/2023, elenco dei comuni interessati
  • Delibera ARERA 216/2023/R/com
  • Delibera ARERA 267/2023/R/com
  • Dichiarazione sostitutiva ai sensi della delibera 390/2023/R/com

Fine tutela gas e servizio di tutela della vulnerabilità

Dal 1° gennaio 2024 il servizio di tutela gas è terminato. Con la delibera 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, ARERA ha introdotto al suo posto il servizio di tutela della vulnerabilità, riservato ai clienti più fragili.

Chi può accedere
Puoi accedere al servizio se hai almeno uno di questi requisiti:
  • hai più di 75 anni;
  • sei in condizioni di disagio economico e ricevi il bonus sociale;
  • sei una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992;
  • la tua fornitura si trova in una struttura abitativa di emergenza allestita dopo un evento calamitoso.

Condizioni economiche
Il prezzo del gas riflette il costo effettivo di acquisto sul mercato all'ingrosso, i costi efficienti di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità fissate da ARERA. Le componenti sono riportate in bolletta e aggiornate secondo tempi e modalità stabiliti da ARERA:
  • CMEM — Costo di acquisto del gas sui mercati all'ingrosso
  • CCR — Costi delle attività connesse all'acquisto all'ingrosso
  • QVD — Commercializzazione della vendita al dettaglio
  • QTT — Servizio di trasporto
  • Componenti di rete — Distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri

Come richiederlo
Compila l'autocertificazione disponibile nella sezione Modulistica e inviala a Gestione Italia S.p.A. con uno di questi canali:Per saperne di più sui diritti dei clienti vulnerabili e sul mercato libero visita la pagina di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela_gas.htm

Documenti
  • Modulo 1
  • Modulo 2
  • Condizioni generali di contratto
  • Condizioni tecnico-economiche
  • Modulo di adesione al servizio di tutela della vulnerabilità

Bonus sociale energia elettrica

Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta della luce, introdotto dal Governo e gestito da ARERA, per ridurre la spesa delle famiglie che ne hanno più bisogno. Esistono due tipi di bonus:
  • bonus per disagio economico, per le famiglie in difficoltà economica e le famiglie numerose;
  • bonus per disagio fisico, per chi è affetto da una grave malattia o assiste in casa una persona che ha bisogno di apparecchiature elettromedicali per restare in vita.
I requisiti, le caratteristiche e gli importi aggiornati sono pubblicati sul sito di ARERA: https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale/bonus-sociale-per-disagio-economico

Bonus per disagio economico
Dal 1° gennaio 2021 il bonus si attiva in automatico: basta presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Non serve fare domanda al Comune.

Il bonus spetta se un componente del nucleo familiare è intestatario, come persona fisica, di un contratto di fornitura elettrica attivo con tariffa per usi domestici. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus elettrico per anno.

Come viene erogato. L'INPS verifica i requisiti e l'Acquirente Unico comunica a Gestione Italia l'importo e il periodo di validità. Lo sconto viene applicato a partire dalla prima bolletta utile dopo la comunicazione, suddiviso in quote mensili. Ogni bolletta riporta le quote relative al periodo fatturato, alla voce "Bonus sociale", insieme a una comunicazione dedicata.

Bonus per disagio fisico
Questo bonus non si attiva in automatico. La domanda va presentata al Comune di residenza o a un CAF abilitato.

Spetta ai clienti domestici affetti da grave malattia, o che assistono in casa una persona in queste condizioni, quando è necessario usare apparecchiature elettromedicali salvavita.

Come viene erogato. Il distributore locale verifica la richiesta e comunica a Gestione Italia l'importo spettante. Lo sconto viene applicato a partire dalla prima bolletta utile, in quote mensili, alla voce "Bonus sociale", con una comunicazione dedicata.

Durata. Il bonus non va rinnovato e resta valido finché si usano le apparecchiature. Quando l'uso cessa, il cliente deve avvisare subito Gestione Italia, perché il bonus non è più dovuto. Gli importi ricevuti senza averne diritto possono essere richiesti in restituzione.

Per stimare l'importo del bonus per disagio fisico puoi usare il simulatore sul portale SGAte: https://www.sgate.anci.it

Se si hanno i requisiti, il bonus per disagio fisico si può sommare al bonus per disagio economico, sia luce sia gas.

Come verificare lo stato della domanda per disagio fisico
  • presso il Comune o il CAF a cui hai presentato la domanda, mostrando la ricevuta;
  • chiamando il numero verde 800 166 654 e indicando il codice fiscale o il numero della domanda;
  • online su www.bonusenergia.anci.it, nella sezione "Controlla on line la tua pratica", con le credenziali rilasciate dal Comune o dal CAF.
Per informazioni sul bonus in bolletta puoi contattare il Servizio Clienti di Gestione Italia al numero verde 800 688 586 o all'indirizzo servizioclienti@gestioneitalia.net.

Bonus sociale gas

Il bonus sociale gas è uno sconto sulla bolletta del gas, introdotto dal Governo e gestito da ARERA, per le famiglie in difficoltà economica e le famiglie numerose.

Dal 1° gennaio 2021 il bonus si attiva in automatico: basta presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Non serve fare domanda al Comune.

Il bonus vale solo per il gas naturale distribuito tramite rete locale. Sono esclusi il gas in bombola e il GPL. I requisiti e gli importi aggiornati sono pubblicati su www.arera.it, nella sezione dedicata al bonus sociale.

Chi ne ha diritto
Il bonus spetta sia ai clienti domestici diretti sia a quelli indiretti:
  • cliente diretto: persona fisica intestataria di un contratto di fornitura gas per la propria abitazione (fornitura individuale);
  • cliente indiretto: chi usa il gas per la propria abitazione tramite un impianto condominiale, senza essere intestatario del contratto (fornitura centralizzata). In questo caso il contratto può essere intestato a una persona fisica o al condominio.

Come viene erogato al cliente diretto
L'INPS verifica i requisiti e l'Acquirente Unico comunica a Gestione Italia l'importo e il periodo di validità. Lo sconto viene applicato a partire dalla prima bolletta utile dopo la comunicazione, suddiviso in quote mensili. Ogni bolletta riporta le quote relative al periodo fatturato, alla voce "Bonus sociale", insieme a una comunicazione dedicata.

Come viene erogato al cliente indiretto
Per i clienti indiretti il bonus non arriva in bolletta. L'Acquirente Unico svolge prima una verifica e poi invia al beneficiario una comunicazione con tutte le informazioni necessarie.

Se la verifica ha esito positivo, il bonus viene pagato come contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato a chi ha presentato la DSU. Il bonifico si riscuote in qualsiasi ufficio postale, seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione di ammissione.

InformazioniPer informazioni sul bonus in bolletta puoi contattare il Servizio Clienti di Gestione Italia al numero verde 800 688 586 o all'indirizzo servizioclienti@gestioneitalia.net.
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